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Legge 27/12/1956 n. 1423Art. 1 sexies Per l’esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli, l’Alto Commissario, previa autorizzazione del Ministro dell’Interno e conseguenti intese con i prefetti delle province interessate ai problemi da trattare, può convocare apposite conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso. 2. Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché i responsabili delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti dell’ordine giudiziario d’intesa con il procuratore generale presso la Corte di Appello e possono essere chiamati a partecipare i titolari di uffici periferici dello Stato, nonché i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Dei risultati delle conferenze viene data comunicazione al Ministro dell’Interno. Art. 1 septies 1. L’Alto Commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose elementi di fatto ed altre indicazioni utili ana valutazione, nell’ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati. Art. 1 octies 1. Per l’analisi degli aspetti finanziari, socioeconomici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso su proposta dell’Alto Commissario, il Ministro dell’Interno può conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca. 2. Il compenso agli esperti è determinato con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro. Art. 2-3 [omissis] Art. Legge 13 settembre 1982 n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla Legge 27 dicembre 1965, alla Legge n. 1423, alla Legge 10 febbraio 1962 n. 57 e alla Legge 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia CAPO I - Disposizioni penali e processuali CAPO II - Disposizioni in materia di misure di prevenzione Art. 10-15 [omissis] Art. 16 Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell’art. 623 bis c.p., quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all’applicazione della misura di prevenzione . Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall’art. 623 bis c.p., si osservano le modalità previste dagli artt. 226 ter e 226 quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, c.p.p. . Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale. Art. 17-20 [omissis] 21 Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda pari a un terzo del valore com- Art. 22 L’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l’appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da L. 100.000 ad 1 milione. Art. 23 [omissis] Art. 23 bis 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. o del delitto di cui all’art. 75 della L. 22 dicembre 1975 n. 685 , il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575. 2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l’applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. 3. Abrogato 4. Abrogato Art. 24 [omissis] CAPO III - Disposizioni fiscali e tributarie Art. 25 A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall’art. 1 di tale legge, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari. Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel comma 3 dell’art. 2 bis e nel comma 4 dell’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della Cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza indicato al primo comma. Per l’espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal comma 6 dell’art. 2 bis della L. 31 maggio 1965 n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla L. 30 aprile 1976 n. 159. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma. Art. 26 Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all’articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a L. 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell’art. 6 della L. 1° aprile 1981 n. 121. Art. 27-28 [omissis] Art. 30 Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall’art. 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione. Art. 31 Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell’articolo precedente è punito con la riduzione da due a sei anni e con la multa da L. 20 milioni a L. 40 milioni. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. CAPO IV - Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia Art. 32-35 [omissis] Norme in materia di misure di prevenzione personali Art. 1-14 [omissis] Art. 15 1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l’interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla Corte di Appello nel Cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che dispose l’applicazione della misura di prevenzione o dell’ultima misura di prevenzione. 2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione. 3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice di Procedura Penale riguardanti la riabilitazione. Art. 16 [omissis] Art. Decreto.Legge 14 giugno 1989 n. 230, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04 agosto 1989 n. 282 - Disposizioni urgenti per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n. 575 Art. 1-3 [omissis] Art. 4 1. I beni confiscati ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575, sono devoluti allo Stato. I provvedimenti definitivi di confisca debbono essere comunicati, a cura delle cancellerie del tribunale, della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, all’intendente di finanza della provincia nella quale ha sede l’azienda o si trovano i beni confiscati. 2. Dopo la confisca, l’amministratore nominato ai sensi dell’art. 2 sexies del- la L. 31 maggio 1965 n. 575, continua ad esercitare la sue funzioni sotto la direzione dell’intendente di finanza o di altro funzionario dal medesimo delegato, che possono un ogni momento sostituirlo, osservate le disposizioni di cui al suddetto art. 2 sexies sino all’esaurimento delle operazioni di liquidazione, ovvero, nei casi di cui al comma 5, sino a quando non sia stata data attuazione al decreto del Ministro delle Finanze previsto dal comma 6. 3. Per la gestione dell’amministratore si osservano le disposizioni della L. 25 novembre 1971 n. 1041, anche in deroga ai limiti temporali di cui all’art. 8, comma 4, del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1989 n. 155, nonché le disposizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i, Ministro delle Finanze , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e, in quanto applicabili, quelle di cui all’art. 2 octies della L. 31 maggio 1965 n. 575. A, rimborso ed all’anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi, che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede l’intendente di finanza, a tal fine avvalendosi di apposite aperture di credito disposte a suo favore sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze. 4. Se tra i beni confiscati sono comprese somme di danaro, l’amministratore provvede senza ritardo al loro versamento all’ufficio del registro, salvo che le stesse debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Se sono stati confiscati crediti titoli o beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, l’amministratore provvede al recupero dei crediti o alla vendita degli altri beni, anche a trattativa privata, provvedendo al versamento delle relative somme all’ufficio del registro. Qualora la procedura di recupero dei crediti, ovvero quella relativa alla vendita dei beni, appaiano antieconomiche, con decreto dell’intendente di finanza se il valore del credito o del bene non supera il milione di lue, ovvero con decreto del Ministro delle Finanze negli altri casi, può essere disposto l’annullamento del credito, ovvero la cessione gratuita o la distruzione degli altri beni de eseguirsi a cura dell’amministratore. Il Ministro delle Finanze, prima di provvedere, può disporre ulteriori accertamenti sulla solvibilità del debitore, avvalendosi anche degli organi di polizia. |
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